Art. 21
LEGGE 8 marzo 1968, n. 399
In vigore dal 18 lug 1968
L'ultimo comma dell' della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dai seguenti:
"La sentenza di condanna emessa ai sensi del secondo e del terzo comma dell' della presente legge, dovrà essere pubblicata, a spese del condannato, a norma del codice penale.
Le sanzioni previste dall' non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, al commerciante che vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo prodotti confezionati in imballaggi originari, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originaria presenti segni di alterazione o manomissione".
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