Art. 5
LEGGE 8 marzo 1968, n. 221
In vigore dal 11 apr 1968
La commissione prevista dall'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, delibera sul diritto all'indennità e sulla misura di essa in base ai dati ufficiali della popolazione residente in ciascun capoluogo, frazione o centro abitato, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica o in mancanza su attestazione della prefettura ed in base alla documentazione prodotta dal farmacista rurale o dal sanitario gestore, o incaricato, del dispensario farmaceutico.
La commissione delibera altresì sul diritto al contributo spettante ai comuni gestori di farmacie rurali o sulla misura di esso, previo accertamento d'ufficio in ordine alla funzionalità, ed al reddito netto di ricchezza mobile della farmacia rurale ubicata nelle località con popolazione superiore a 3.000 abitanti.
La decisione della commissione è definitiva e deve essere trasmessa al Ministero della sanità ed al competente comune entro il 30 giugno del primo anno del biennio.
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