Art. 10
LEGGE 8 marzo 1968, n. 221
In vigore dal 11 apr 1968
Per il biennio 1968-69 l'istanza prevista al primo comma dell' è prorogata al 30 giugno 1968 e la liquidazione della prima rata dell'indennità e del contributo a carico dello Stato previsti al quarto e sesto comma dell' sarà effettuata entro il 31 agosto 1968.
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