Art. 13

LEGGE 8 marzo 1968, n. 221

In vigore dal 11 apr 1968
La corresponsione dell'indennità annua prevista dallo decorre dal 1 gennaio 1968. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 marzo 1968 SARAGAT MORO - MARIOTTI - TAVIANI - PRETI - PIERACCINI - COLOMBO - BOSCO Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;221#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo