Art. 13
LEGGE 8 marzo 1968, n. 221
In vigore dal 11 apr 1968
La corresponsione dell'indennità annua prevista dallo decorre dal 1 gennaio 1968.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 marzo 1968
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - TAVIANI - PRETI - PIERACCINI - COLOMBO - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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