Art. 11

LEGGE 8 marzo 1968, n. 221

In vigore dal 11 apr 1968
Per l'anno finanziario 1967 è concesso ai titolari di farmacie rurali e ai comuni che gestiscono farmacie rurali secondo le norme del regio decreto 15 settembre 1925, n. 2578, che ne facciano domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dal precedente , una indennità straordinaria una tantum pari al 65 per cento dell'indennità prevista dall'. L'ammontare complessivo dell'indennità, comprese quelle eventualmente percepite per lo stesso anno, non può superare le misure previste dall' medesimo.
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