Art. 4

LEGGE 8 marzo 1968, n. 221

In vigore dal 11 apr 1968
I titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ed i sanitari gestori incaricati dei dispensari farmaceutici, aspiranti alla indennità, devono, entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio, presentare apposita istanza in bollo al medico provinciale corredata da: 1) un certificato del sindaco attestante che la farmacia o il dispensario sono aperti; 2) limitatamente ai farmacisti di cui al secondo comma dell', un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette rilasciato in data anteriore al 1 marzo del primo anno del biennio in cui viene presentata la domanda, dal quale risulti il reddito di ricchezza mobile a carico della farmacia per ciascuno degli ultimi tre anni definitivamente accertati o, in mancanza del triennio, in quel minor periodo di imposta per cui fu effettuato l'accertamento nei confronti dei titolari delle farmacie o degli altri farmacisti di cui all'.
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