Art. 3

LEGGE 8 marzo 1968, n. 221

In vigore dal 11 apr 1968
L'indennità di residenza di cui all'articolo precedente spetta al farmacista direttore responsabile che sostituisca il titolare nei casi consentiti, nonchè al farmacista che abbia la gestione provvisoria dell'esercizio a termini dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nella misura fissata per il titolare. Al farmacista gestore o al sanitario cui è affidato il dispensario farmaceutico istituito a norma del precedente , spetta un'indennità di gestione nella misura fissa di lire 80.000 annue, ridotta a metà nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal comune.
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