Art. 19

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108

In vigore dal 6 ott 2011
Ricorsi COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonchè al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l' del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.
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