Art. 14
LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108
In vigore dal 21 mar 1968
Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale
I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.
Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.
Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.
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