Art. 17
LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108
In vigore dal 21 mar 1968
Convalida degli eletti
Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.
Storico versioni
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