Art. 12

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108

In vigore dal 21 mar 1968
Norme speciali per gli elettori Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
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