Art. 8
LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108
In vigore dal 21 mar 1968
Ufficio centrale circoscrizionale e regionale
Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente nominati dal presidente del tribunale.
Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonchè per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.
Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.
Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.
Storico versioni
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