Art. 4
LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108
In vigore dal 28 apr 1981
Elettorato attivo e passivo
Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione.
COMMA ABROGATO DALLA L.23 APRILE 1981, N. 154
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