Art. 2
LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108
In vigore dal 21 mar 1968
Numero dei consiglieri regionali
Ripartizione tra le circoscrizioni
Il consiglio regionale è composto:
di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
e di 30 membri nelle altre regioni.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La determinazione dei seggi del consiglio regionale e
l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.
Storico versioni
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