Art. 23
LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108
In vigore dal 21 mar 1968
Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali
Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'.
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