Art. 24
LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108
In vigore dal 21 mar 1968
Norme in materia di ineleggibilità
Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.
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