Art. 24

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108

In vigore dal 21 mar 1968
Norme in materia di ineleggibilità Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-02-17;108#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo