Art. 6
LEGGE 17 febbraio 1968, n. 106
In vigore dal 21 mar 1968
L'articolo 30 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:
"Sussidi e spese per l'arredamento di scuole elementari e medie. La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma degli articoli 119, 120, 121 del regolamento generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è estesa per l'arredamento delle scuole medie.
La facoltà di provvedere alle spese per l'arredamento, attribuita al Ministero della pubblica istruzione dallo articolo 12 della legge 1 giugno 1942, n. 675, è estesa a tutte le scuole dell'obbligo.
All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la fornitura di materiale di arredamento alle scuole rurali, nonchè per l'acquisto diretto e il concorso nelle spese sostenute dai comuni, per lo arredamento delle scuole elementari.
La corresponsione del sussidio è subordinata alla avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si riferisce, da attestarsi dal provveditore agli studi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 febbraio 1963
SARAGAT
MORO - GUI - MANCINI - TAVIANI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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