Art. 2
LEGGE 17 febbraio 1968, n. 106
In vigore dal 21 mar 1968
Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è aggiunto il seguente:
"Per la regione Trentino-Alto Adige fanno altresì parte del comitato regionale anche gli assessori alla pubblica istruzione delle amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano".
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