Art. 3

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 106

In vigore dal 21 mar 1968
Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente: "Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del comma precedente, il Ministro per la pubblica istruzione può avvalersi dell'opera di istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di istituti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla lettera b) il Centro studi mantiene rapporti con istituti similari anche esteri ai fini dello scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle ricerche".
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