Art. 5
LEGGE 17 febbraio 1968, n. 106
In vigore dal 21 mar 1968
L'ultimo comma dell'articolo 29 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:
"La corresponsione dei sussidi è subordinata all'avvenuta esecuzione dei lavori cui i sussidi medesimi si riferiscono, su attestazione dell'ingegnere capo del Genio civile e non è soggetta ai limiti di cui all' della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e all'articolo 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-17;106#art-5