Art. 4

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 106

In vigore dal 21 mar 1968
Il primo comma dell'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente: "Alla spesa per l'adempimento dei compiti del comitato centrale e dei comitati regionali per l'edilizia scolastica, di cui all', delle commissioni provinciali, di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, nonchè del centro studi per l'edilizia scolastica e della relativa consulta, di cui all'articolo 11, e degli uffici studi e programmazione, di cui agli , sarà provveduto con una aliquota non superiore all'1 per cento, allo 0,90, allo 0,80, allo 0,80 e all'1,2 per cento delle somme autorizzate rispettivamente per gli anni 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, a termine dell'articolo 32 della presente legge".
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