Trattato

Art. 6

In vigore dal 21 apr 1968
I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Parte, dello stesso trattamento riservato ai nazionali per quanto riguarda l'accesso a tutti gli organi giurisdizionali, ordinari ed amministrativi, ed a tutti i pubblici uffici per la tutela del loro diritti e interessi.
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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308#art-t-6

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