Trattato
Art. 6
6 / 42In vigore dal 21 apr 1968
I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Parte, dello stesso trattamento riservato ai nazionali per quanto riguarda l'accesso a tutti gli organi giurisdizionali, ordinari ed amministrativi, ed a tutti i pubblici uffici per la tutela del loro diritti e interessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-13;308#art-t-6