Trattato
Art. 11
In vigore dal 21 apr 1968
1. I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente possono, nel territorio dell'altra Parte, servirsi liberamente delle prestazioni dei lavoratori autonomi e assumere lavoratori dipendenti, alla pari dei nazionali.
2. Per scopi interni alle loro imprese e alle imprese cui partecipano, in particolare per l'effettuazione di controlli, verifiche di conti ed accertamenti tecnici, essi possono servirsi delle prestazioni di esperti economici e tecnici del proprio Paese, ancorchè detti esperti non posseggano i requisiti prescritti nel territorio dell'altra Parte contraente per l'inizio e l'esercizio di tali attività. Si deve però trattare, in ogni singolo caso, di un incarico di durata limitata e il cui compito sia chiaramente definito.
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Prourn:nir:stato:legge:1968-02-13;308#art-t-11