Trattato
Art. 10
In vigore dal 21 apr 1968
1. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente che si rechino e soggiornino a scopo di lavoro nel territorio dell'altra verrà comunque esteso, ove esso risulti più favorevole di quello previsto dal presente Trattato, il trattamento concesso o da concedere ai cittadini che si trasferiscano nel territorio di una delle due Parti contraenti, a scopo di lavoro, sotto l'egida di Organismi internazionali.
2. I cittadini e le società di una Parte contraente, che esercitano un'attività economica nel proprio territorio, nonché i loro commessi viaggiatori, hanno diritto di effettuare, nel territorio dell'altra Parte contraente, gli acquisti per il loro commercio, industria od altra attività e di ricercarvi delle ordinazioni di merci presso i cittadini e le società, nell'esercizio dell'attività economica di questi ultimi. Essi potranno recare se co dei campioni e modelli, ma non delle merci.
3. L'esercizio dei diritti disciplinati al paragrafo I può essere fatto dipendere dalla detenzione, da parte degli esercenti delle attività, della Carta di legittimazione rilasciata dalle Autorità patrie, conforme alla Carta "tipo" istituita dalla Convenzione internazionale firmata a Ginevra il 3 novembre 1923, per la semplificazione delle formalità doganali. Questa Carta di legittimazione non richiederà un visto consolare o d'altro genere.
4. Sono fatti salvi, tuttavia, gli eventuali maggiori vantaggi derivanti dal trattamento della nazione più favorita che le due Parti contraenti qui convengono di accordarsi per tutto quanto concerne la materia di cui ai paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
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