Trattato
Art. 9
In vigore dal 21 apr 1968
1. In deroga a quanto stabilito al paragrafo 1 dell', l'ammissione di cittadini di ciascuna Parte contraente ad esercitare un'attività come prestatori d'opera nel territorio dell'altra Parte è regolata, fatte salve le disposizioni seguenti, dalle norme legislative e regolamentari di ciascuna Parte contraente in materia di prestatori d'opera stranieri.
2. I cittadini di ciascuna Parte contraente, ivi compresi quelli che entrino nel territorio dell'altra Parte contraente con regolare visto di immigrazione per esercitare una attività come prestatori d'opera, saranno esenti dall'obbligo del versamento di qualsiasi deposito di rimpatrio.
3. Alle predette persone verrà concesso su loro richiesta, dal momento del loro ingresso nel territorio dell'altra Parte contraente, una carta di identità personale ed il permesso di soggiorno con facoltà di stabilirsi a tempo indeterminato sul territorio dell'altra Parte.
4. Ai dirigenti di una impresa, che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte contraente, verrà rilasciato, su richiesta, il permesso di esercitare una attività di dirigente senza alcuna restrizione territoriale, temporale o professionale. Ai sensi del presente Trattato sono considerati dirigenti di una impresa:
a) coloro che sono autorizzati a rappresentare legalmente l'impresa;
b) le persone cui sia stata rilasciata procura speciale o generale;
c) gli impiegati delegati ad agire per l'intero campo di attività di una filiale dipendente.
5. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte e che inizino o esercitino un'attività dipendente presso le società operanti nell'ambito previsto dall', paragrafo 1, verrà rilasciato il permesso di esercitare tale attività e verrà riservato il medesimo trattamento previsto dai paragrafi 2, 3 e 7 del presente articolo.
6. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente regolarmente chiamati nel territorio dell'altra Parte in qualità di insegnanti, aiuti o assistenti presso Università o Istituti superiori sarà rilasciato il permesso di esercitarvi tale attività.
7. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano anche al coniuge ed ai figli del cittadino giunti con lui o che lo raggiungano successivamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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