Art. 7
LEGGE 27 gennaio 1968, n. 32
In vigore dal 25 feb 1968
Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 4, entreranno in vigore 90 giorni dopo l'emanazione del decreto previsto dal predetto articolo 4, contenente l'elenco degli alimenti surgelati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 gennaio 1968
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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