Art. 1

LEGGE 27 gennaio 1968, n. 32

In vigore dal 25 feb 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La vendita al pubblico degli alimenti surgelati, è consentita a tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi tipo e specializzazione merceologica che esercitano la vendita al pubblico di prodotti agricoli ed alimentari, comunque conservati, senza alcuna limitazione in rapporto alla gamma merceologica per la quale è stata loro concessa licenza di vendita, con la osservanza della presente legge, e nei limiti posti da altre leggi a tutela dell'igiene e della sanità pubblica. La vendita di carni surgelate è pure consentita negli esercizi abilitati alla vendita di carni fresche o congelate e regolati dalla legge 4 aprile 1964, n. 171. Il titolare di un esercizio commerciale abilitato alla vendita di prodotti agricoli ed alimentari con licenza non conforme a quanto prescritto dal comma precedente potrà ottenere la licenza per la vendita degli alimenti surgelati come aggiunta di nuova voce alla licenza preesistente.
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LEGGE 27 gennaio 1968, n. 32 (Art. 1 Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati.) — Testo vigente | Portale Normativo