Art. 6
LEGGE 27 gennaio 1968, n. 32
In vigore dal 25 feb 1968
I regolamenti locali possono limitare o subordinare la concessione della licenza di vendita al pubblico degli alimenti surgelati soltanto all'osservanza delle leggi che tutelano l'igiene e la sanità pubblica nonchè ai regolamenti di polizia azionaria ed igienico-sanitaria.
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