Art. 3
LEGGE 27 gennaio 1968, n. 32
In vigore dal 25 feb 1968
Per ottenere la licenza di vendita per la voce "alimenti surgelati" il titolare dell'esercizio richiedente dovrà dimostrare, mediante attestato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie comunali, di disporre di un locale di vendita che risponda ai requisiti igienico-sanitari necessari per il commercio degli alimenti surgelati.
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