Art. 5
LEGGE 27 gennaio 1968, n. 32
In vigore dal 25 feb 1968
Ottenuta la licenza di cui all' il titolare dell'esercizio è obbligato, prima di iniziare la vendita degli alimenti surgelati, a mettere in opera un'apparecchiatura frigorifera atta a conservare detti prodotti ad una temperatura costante uguale o inferiore a 18 gradi centigradi sotto zero.
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