Art. 7
LEGGE 20 dicembre 1967, n. 1265
In vigore dal 24 giu 1971
Le domande di indennizzo, in carta libera, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine massimo di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - IRFE e dovranno essere corredate dei seguenti atti e documenti in carta libera:
a) descrizione particolareggiata del bene asportato con riferimento all'istanza di indennizzo di cui all'elenco indicato all';
b) documenti comprovanti il titolo di proprietà o di possesso legittimo del bene predetto;
c) documenti idonei a provare le circostanze dell'asportazione forzosa del bene con particolare riguardo agli ordini di requisizione, bollette di spedizione, contratti Roges, dichiarazioni rilasciate all'epoca dell'asportazione da enti o persone civili e militari tedeschi; qualora gli interessati siano in possesso di idonea documentazione comprovante l'avvenuta identificazione del bene in Germania dopo l'occupazione alleata e le cause che ne hanno impedito la restituzione o siano in grado comunque di fornire utili elementi circa tali circostanze, sono tenuti ad esibire, la documentazione e ad indicare gli elementi predetti;
d) dichiarazione di nulla aver percepito, a qualsiasi titolo, da autorità, ente o persona italiana o tedesca;
e) indicazione di eventuali richieste presentate per il risarcimento dei danni di guerra per il bene asportato oggetto della domanda di indennizzo;
f) indicazione del valore del bene asportato e dell'indennizzo che viene richiesto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-12-20;1265#art-7