Art. 2
LEGGE 20 dicembre 1967, n. 1265
In vigore dal 18 gen 1968
La commissione di cui al successivo prima di procedere all'esame delle domande di indennizzo che saranno presentate dagli interessati, dovrà ripartire la somma globale di marchi 28.313.503,80 fra le istanze che formarono oggetto dei procedimenti di cui all', in proporzione all'ammontare delle somme richieste con ciascuna di esse al Governo tedesco e tenendo presenti le norme indicate all' del capitolo V della richiamata Convenzione di regolamento.
Di detta somma globale, l'importo di marchi 7.000.000 sarà ripartito fra tutte le istanze munite dell'autorizzazione a restituzione dei beni (authority for release) o dei certificati di approvazione previsti dal citato , comma 4, della Convenzione predetta.
L'importo di marchi 8.000.000 sarà ripartito fra tutte le istanze munite delle attestazioni sulla non avvenuta riconsegna dei beni (non receipt), considerate nello stesso comma 4 della predetta Convenzione.
Il residuo importo di marchi 13.313.503,80 sarà ripartito fra le istanze non munite dei suddetti documenti probatori, ma che comunque si riferiscono a beni identificati in Germania dopo l'occupazione alleata e che successivamente siano stati consumati o utilizzati in Germania, o ivi distrutti o rubati o dei quali sia stata altrimenti disposto ai sensi dell', primo comma, della Convenzione predetta. La ripartizione di tale residuo importo è subordinata alla prova dell'avvenuta identificazione dei beni in Germania, quale risulta dai procedimenti instaurati dinanzi alla commissione arbitrale o al Tribunale di Bonn e da ulteriore eventuale documentazione che potrà essere fornita dagli interessati ai sensi dell', secondo comma, della presente legge.
Un'istanza presentata sia davanti alla commissione arbitrale che al Tribunale di Bonn sarà considerata come un'unica istanza.
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