Art. 3
LEGGE 20 dicembre 1967, n. 1265
In vigore dal 18 gen 1968
Le persone fisiche e giuridiche italiane che vantino diritti sui beni per i quali siano stati instaurati i procedimenti indicati all' potranno concorrere alla assegnazione totale o parziale, a titolo di indennizzo, dell'importo attribuito ad ognuna delle istanze di cui agli articoli precedenti, fornendo la prova che essa si riferiva ai beni sui quali dimostreranno di avere diritto.
A tale fine sarà pubblicato, contemporaneamente alla presente legge, in un supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale, l'elenco delle istanze oggetto dei predetti procedimenti, con l'indicazione dei relativi beni.
Dall'assegnazione dell'indennizzo saranno escluse le persone che siano state comunque compensate o pagate a qualsiasi titolo o da qualsiasi autorità, ente o persona italiana o tedesca.
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già percepito per l'asportazione dei beni predetti un indennizzo a titolo di risarcimento per danni di guerra da parte dello Stato italiano potranno optare per il trattamento più favorevole presentando apposita domanda al Ministro per il tesoro entro trenta giorni dalla comunicazione prevista dal successivo , primo comma. Essi tuttavia non potranno, nel caso che abbiano optato per l'indennizzo previsto dalla presente legge, chiedere al Ministro per il tesoro anche il riesame della liquidazione.
Qualora più persone concorrano all'assegnazione dell'importo attribuito ad una delle istanze di cui sopra, il detto importo sarà assegnato ai richiedenti in misura proporzionale al valore dei beni riconosciuti indennizzabili.
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