Art. 8
LEGGE 20 dicembre 1967, n. 1265
In vigore dal 18 gen 1968
Per il riconoscimento della legittimazione soggettiva dei richiedenti l'indennizzo, oltre alla documentazione di cui al precedente , dovranno essere presentati i seguenti documenti in carta libera:
a) per le persone fisiche e per le imprese individuali, il certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date del 3 settembre 1943 e del 20 dicembre 1964;
b) per le persone giuridiche, la copia dell'atto costitutivo e del provvedimento con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica;
c) per le società legalmente costituite, il certificato della cancelleria del competente tribunale, contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo e, ove esista, dello statuto, nonchè delle successive, eventuali modificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro;
d) per le società od associazioni di fatto, idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede od all'oggetto principale dell'attività od alla appartenenza del capitale o patrimonio, la società o la associazione deve considerarsi italiana;
e) nei casi di successione, gli atti relativi alla medesima nonchè se la successione si è aperta dopo il 3 settembre 1943, i certificati di cittadinanza del dante causa alla data predetta e da quella della sua morte.
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