Art. 9

LEGGE 20 dicembre 1967, n. 1265

In vigore dal 18 gen 1968
Il corrispettivo in lire italiane della somma globale di DM 28.313.503,80, di cui all', sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato. In corrispondenza di detti versamenti, l'importo predetto verrà iscritto, con decreti del Ministro per il tesoro, ad apposito capitolo di spesa sul quale verranno fatte gravare le somme da corrispondere a titolo di indennizzo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1967 SARAGAT MORO - COLOMBO FANFANI Visto, il Guardasigilli: REALE
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