Art. 7

LEGGE 28 luglio 1967, n. 669

In vigore dal 12 ago 1967
Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui all', lettere a), b) e c) è ridotta di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi dell'anno solare precedenti a quelli in cui ha inizio l'erogazione delle prestazioni ai sensi dell'.
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