Art. 3

LEGGE 28 luglio 1967, n. 669

In vigore dal 12 ago 1967
I sacerdoti nonchè i ministri di culti diversi dalla religione cattolica di cui al precedente , secondo comma, possono optare per l'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge. In tal caso i contributi che saranno riscossi dagli Enti o Casse gestori delle altre forme di assicurazione contro le malattie sono da quest'ultimi versati all'I.N.A.M. La facoltà di opzione deve essere esercitata entro il 30 novembre di ciascun anno con atto diretto, congiuntamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e all'Istituto di malattia escluso. Una volta esercitata, l'opzione è irrevocabile per la durata dell'anno solare in corso e si intende tacitamente prorogata di anno in anno, qualora non venga revocata entro il 30 novembre. L'esercizio dell'opzione è operante anche per i familiari considerati a carico, ai fini dell'assistenza di malattia, del sacerdote o ministro che ha esercitato l'opzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-07-28;669#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 28 luglio 1967, n. 669 (Art. 3 Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose.) — Testo vigente | Portale Normativo