Art. 4

LEGGE 28 luglio 1967, n. 669

In vigore dal 12 ago 1967
Gli Ordinari, per i sacerdoti sui quali esercitano la loro giurisdizione secondo le norme del diritto canonico e gli Organi direttivi delle confessioni religiose, per i ministri di culto delle altre confessioni, provvedono, rispettivamente, alla compilazione di un elenco nominativo dei sacerdoti o ministri stessi rientranti nel campo di applicazione della presente legge, nonchè dei rispettivi familiari a carico. Gli elenchi nominativi, divisi per Comune e distinti tra non pensionati e pensionati, sono trasmessi, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a cura degli Ordinari e degli Organi direttivi di cui al precedente comma. Le variazioni nella composizione degli elenchi nominativi, ivi comprese quelle dovute al pensionamento ovvero a trasferimento da un Comune ad altro, sono comunicate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie entro il termine di 30 giorni dalla data in cui le stesse si sono verificate. Gli Ordinari e gli Organi direttivi sono altresì tenuti a fornire all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie tutti i dati necessari per l'accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi.
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