Art. 1

LEGGE 28 luglio 1967, n. 669

In vigore dal 12 ago 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'assicurazione obbligatoria contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni, è estesa, limitatamente alle prestazioni di carattere sanitario, ai sacerdoti di culto cattolico di cui all' della legge 5 luglio 1961, n. 579, ai ministri di culto delle altre confessioni religiose di cui ai commi primo e secondo dell' della legge 5 luglio 1961, n. 580, di qualsiasi età e rispettivi familiari viventi a carico. La disposizione di cui al precedente comma non si applica, salvo quanto previsto al successivo , ai sacerdoti e ministri che esplicano attività lavorativa per la quale è prevista l'iscrizione obbligatoria ad altra forma di assicurazione contro le malattie. L'assistenza di malattia, prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai titolari di pensione corrisposta dai Fondi speciali istituiti con le leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580, richiamate al primo comma e rispettivi familiari viventi a carico.
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