Art. 8
LEGGE 28 luglio 1967, n. 669
In vigore dal 12 ago 1967
All'onere derivante a carico dello Stato, ai sensi del precedente , si provvederà, per l'anno finanziario 1967, con riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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