Art. 2

LEGGE 9 luglio 1967, n. 563

In vigore dal 11 ago 1967
Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti di produzione, lavorazione e sperimentazione di sostanze pericolose o i relativi depositi o magazzini e addetti a mansioni diverse da quelle indicate nel precedente articolo è attribuita, a seconda dell'entità del rischio e per ogni giorno di effettiva presenza, una indennità giornaliera di rischio nelle misure indicate nell'annessa tabella B.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-07-09;563#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 9 luglio 1967, n. 563 (Art. 2 Concessione di una indennita' giornaliera di rischio al personale militare e agli Impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose o a lavori eseguiti in presenza delle medesime) — Testo vigente | Portale Normativo