Art. 5

LEGGE 9 luglio 1967, n. 563

In vigore dal 11 ago 1967
All'onere annuo di lire 607 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2301 (lire 208 milioni), n. 2012 (lire 165 milioni) e n. 2031 (lire 234 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione per gli anni successivi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 luglio 1967 SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-07-09;563#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo