Art. 4

LEGGE 9 luglio 1967, n. 563

In vigore dal 11 ago 1967
Le indennità previste dalla presente legge non sono cumulabili con i compensi e le indennità di cui all'articolo 260 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, agli articoli 3, 4 e 5 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745, all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, all' del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, numero 615, e agli della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e successive modificazioni. Sono abrogati i regi decreti 6 giugno 1940, n. 773, e 27 giugno 1942, n. 909.
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