Art. 1

LEGGE 9 luglio 1967, n. 563

In vigore dal 11 ago 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose: negli stabilimenti di produzione, di lavorazione e di sperimentazione; nei gabinetti scientifici e nei laboratori tecnici ad impianto fisso a terra o facenti parte di tale impianto; nei depositi e magazzini di riserva territoriale dell'Esercito; nei depositi e magazzini di rifornimento a terra della Marina; nei depositi e magazzini centrali dell'Aeronautica e loro distaccamenti, è attribuita, a seconda dell'entità del rischio e per ogni giorno di effettivo esercizio delle attività predette, una indennità giornaliera di rischio nelle misure indicate nell'annessa tabella A.
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