Art. 2 · LEGGE 9 luglio 1967, n. 563

Art. 2

LEGGE 9 luglio 1967, n. 563

In vigore dal 11 ago 1967
Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti di produzione, lavorazione e sperimentazione di sostanze pericolose o i relativi depositi o magazzini e addetti a mansioni diverse da quelle indicate nel precedente articolo è attribuita, a seconda dell'entità del rischio e per ogni giorno di effettiva presenza, una indennità giornaliera di rischio nelle misure indicate nell'annessa tabella B.
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