Art. 5

LEGGE 3 maggio 1967, n. 245

In vigore dal 23 mag 1967
L'importo delle operazioni finanziarie che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad effettuare per la copertura del disavanzo della gestione 1966, con le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato dall'importo massimo di lire 222.240.839.000 a quello di lire 237.168.268.897.
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