Art. 10

LEGGE 3 maggio 1967, n. 245

In vigore dal 23 mag 1967
Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, della Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1966, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
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