Art. 13

LEGGE 3 maggio 1967, n. 245

In vigore dal 23 mag 1967
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge, possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 maggio 1967 SARAGAT MORO - PIERACCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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