Art. 9

LEGGE 3 maggio 1967, n. 245

In vigore dal 23 mag 1967
Negli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, del bilancio, delle partecipazioni statali, della sanità e del turismo e dello spettacolo, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
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LEGGE 3 maggio 1967, n. 245 (Art. 9 Variazioni al bilancio dello Stato ed a quello di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1966. (Terzo provvedimento).) — Testo vigente | Portale Normativo